Ogni contratto di locazione e affitto di beni immobili deve essere necessariamente registrato dall’affittuario o dal proprietario versando le relative imposte dovute. Ogni contratto di locazione va registrato entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza. Risultano esenti dalla registrazione tutti i contratti che presentano un periodo di durata inferiore ai 30 giorni complessivi nell’arco dell’anno. Per la registrazione dei contratti sono due le tipologie di tassazione possibili:
- Regime ordinario. Va applicato a tutti i contratti di locazione stipulati da qualsiasi soggetto. Per poter effettuare la registrazione è necessario procedere con il versamento delle imposte di registro e bollo.
- Regime sostitutivo. Va applicato soltanto ai contratti di locazione ad uso abitativo stipulati al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte e professione. Da questo regime sono quindi escluse le società e gli enti non commerciali. Questo è un regime facoltativo e la scelta viene lasciata al locatore. Per la registrazione bisogna versare un’imposta sostitutiva.
Esistono vari modi per registrare un contratto di locazione. Esso infatti può essere registrato:
- Attraverso modalità telematica. Questa è obbligatoria per gli agenti immobiliari e per chi è possessore di almeno 10 immobili. È facoltativa invece per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici
- Attraverso modalità tradizionale. In questo caso bisogna recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e procedere con la compilazione del modello 69 dopo aver pagato l’imposta di registro. I contraenti devono calcolare il tributo e procedere con il versamento presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale. I contribuenti che hanno scelto invece il regime della cedolare secca devono compilare il modello 69 e consegnarlo in ufficio, indicando la scelta per il nuovo regime sostitutivo.
- Infine, è possibile procedere alla registrazione attraverso un intermediario abilitato o un delegato.