La dichiarazione di successione va necessariamente compilata entro 12 mesi dalla data in cui viene aperta la successione, ovvero la data che solitamente coincide con quella del decesso del contribuente. La dichiarazione va compilata su apposito modello e successivamente consegnata presso il competente ufficio dell’agenzia delle entrate. Nel caso in cui il defunto non abbia una residenza in Italia il modello deve essere consegnato presso l’ufficio in cui era stabilita l’ultima residenza italiana e, nel caso non si conosca questa informazione, la denuncia va presentata alla Direzione provinciale di Roma II dell’Agenzia delle Entrate.
In tutti i casi, sono obbligati a presentare la dichiarazione:
- Gli eredi e i legatari, cioè i loro rappresentanti legali
- Gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
- Gli amministratori dell’eredità
- I curatori delle eredità giacenti
- Gli esecutori testamentari
- I trust.
Sono invece esonerati dal presentare tale dichiarazione i soggetti che ricevono un’eredità devoluta dal coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e nel caso in cui l’attivo ereditario abbia un valore che non sia superiore a 25.823 euro e non siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.
Alla dichiarazione vanno allegati:
- Il certificato di morte della persona a cui era intestato tutto.
- Lo stato di famiglia degli eredi.
- La copia autentica dell’eventuale testamento.
- Le visure catastali degli immobili.
- I documenti di prova delle passività.
- Il prospetto di autoliquidazione delle imposte ipotecarie catastali, delle tasse fisse e contributi per volture e iscrizioni.
- La copia del modello F23 di pagamento delle imposte ipo-catastali .
Il controllo della determinazione della base imponibile e il calcolo dell’imposta di successione vengono effettuati dall’amministrazione finanziaria, che inoltra agli eredi un avviso di liquidazione che riporta la somma da pagare e i termini di pagamento dell’imposta di successione.