Se si decide di donare un bene, l’aliquota che verrà applicata sarà differente in base alla persona a cui il bene sarà donato e al bene stesso. Per esempio se la donazione è verso il coniuge o verso parenti in linea retta come figli, padri e madri, va applicata un’aliquota del 4% sul valore della donazione, con una franchigia di 1.000.000 di euro. Nel caso di donazione di prima casa si avrà un’imposta di trascrizione di 168 euro e un’imposta catastale di altri 168 euro. Se il bene è un immobile diverso dalla prima casa queste imposte saranno rispettivamente del 2% e dell’1%. Nel caso di beni mobili invece esse non verranno applicate. Se la donazione viene fatta a fratelli o sorelle l’aliquota applicata diventa del 6% con una franchigia di 100.000 euro. Per la donazione della prima casa l’imposta di trascrizione e quella catastale continuano ad essere di 168 euro e salgono al 2% e all’ 1% nel caso di un bene immobile diverso dalla prima casa.
Ancora una volta in caso di donazione di beni mobili esse non saranno applicate. In caso di donazione verso altri parenti fino al quarto grado, l’aliquota resta del 6% ma non c’è alcuna franchigia. Ancora una volta le imposte in caso di prima casa equivalgono a 168 euro mentre nel caso di un altro bene immobile salgono al 2% e all’ 1%. Per i beni mobili esse non sono applicate. Se la donazione viene invece fatta verso qualcuno che non è un parente, l’aliquota sale all’8% con le stesse regole già citate più volte per ciò che riguarda l’imposta di trascrizione e quella catastale. Infine, se il soggetto a cui si decide di fare la donazione è un portatore di handicap, la franchigia arriva fino a un milione e mezzo di euro. Se questo limite non viene superato, nel caso di immobile riconosciuto come prima casa, non è prevista alcuna aliquota mentre le imposte di trascrizione e catastale restano fisse a 168 euro. Se l’immobile in questione non è la prima casa l’aliquota diventa del 4% e l’imposta di trascrizione e quella catastale salgono al 2% e all’1%.