Le novità del 2016 per le agevolazioni sull’acquisto della prima casa

di | 7 Marzo 2016

Il nuovo anno porta delle novità per quello che riguarda le agevolazioni sull’acquisto della prima casa. Innanzi tutto, è esteso il bonus sulla prima casa, con IVA e tassa di registro vantaggiose per più contribuenti. In secondo luogo, l’agevolazione sull’acquisto della prima casa è disponibile anche per destinatari esclusi fino al 2015.

La surroga del mutuo

Ampliamento dei beneficiari

Dal primo gennaio del 2016 possono avere le agevolazioni sulla prima casa anche i titolari:

  • Di un’altra casa comprata con agevolazione, anche per quote o in comunione legale.

  • Di un’altra casa nel Comune in cui intendono acquistare, che sia in modalità esclusiva o insieme al coniuge.

Per mantenere il diritto all’ottenimento dei benefici, è necessario che i suddetti proprietari lascino la casa vecchia entro un anno dall’acquisto della nuova.

Contratti e imposte

Con agevolazione s’intende la riduzione dell’aliquota IVA al 4% o al 2% della tassa di registro, dipendentemente che la casa sia comprata da un costruttore o da un privato. Oltre ai contratti d’acquisto che hanno un’imposta proporzionale di registro (con aliquota del 2% o 1,5% se la casa è comprata con leasing abitativo), le novità toccano anche: I contratti imponibili a IVA (con aliquota ridotta dal 10% al 4%). Gli acquisti gratis, cioè derivanti da successione per morte o donazione), in cui l’agevolazione sulla prima casa livella alla misura fissa di 200 euro la tassa ipotecaria a quella catastale.

Coniugi e residenza anagrafica

La Corte di Cassazione ha stabilito che una persona può avere agevolazioni sull’acquisto della prima casa anche se non cambia residenza entro un anno e mezzo, se dimostra di aver comprato la casa insieme al coniuge, con cui vive. Il trasferimento della residenza anagrafica è obbligatorio, ma l’acquirente può non farlo per motivi indipendenti dalla sua volontà, o per l’insorgenza d’imprevisti; in questo caso l’agevolazione rimane valida anche dopo aver fatto il rogito.

Se i coniugi acquistano in comunione, anche se non devono avere una residenza anagrafica comune, devono però osservare questo requisito con riferimento alla famiglia se vogliono godere dei benefici sulla prima casa, visto che il diritto pro quota all’agevolazione non può esserci solo per il coniuge residente.

Visto che il requisito della residenza deve essere riferito alla famiglia, se l’immobile comprato diventa la residenza, non è importante che chi ha acquistato in regime di comunione ne abbia una diversa; in più bisogna considerare che i coniugi non devono per forza avere la residenza anagrafica comune, ma solo essere conviventi.

 

Acquisto in leasing

Se la casa si compra tramite un contratto di leasing, ci sono due fasi:

Quella che prevede prima la cessione dell’immobile alla banca o alla finanziaria e poi la concessione al privato che ha i requisiti per l’agevolazione; in questo caso sono applicate l’imposta di registro dell’1,5% quelle ipocatastali fisse.

Quella che prevede, alla fine del contratto di leasing, che per un eventuale successivo riscatto si debbano pagare le tasse fisse di registro e ipocatastali.

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