Lo Stato italiano, vista la recente crescita del mercato FOREX nel Paese, ha apportato delle modifiche all’art. 1, soprattutto in vista della crescita del mercato del Forex in Italia. Ne consegue che:
1- secondo quanto scritto nel dpr 22/12/1986 917 art. 67 comma 1, la tassazione sulla vendita degli strumenti finanziari è del 12,5%, e si applica solo ad operazioni superiori a 6 giorni lavorativi. La tassazione incorre solamente se nell’anno solare la giacenza complessiva sia superiore a 51.645,69€, e le il denaro in eccesso deve essere indicato nel modello UNICO;
2- l’imponibile sarà calcolato sottraendo il costo della valuta dal corrispettivo della cessione o vendita della valuta.
3- i soggetti intermediari possono solo più essere banche, sim e coloro che sono iscritti all’albo Consob. Non potranno più esserlo le finanziarie iscritte negli elenchi previsti dal Testo unico bancario.
Come riportato dal Sole 24 Ore,
la questione della esenzione fiscale di queste operazioni era stata già posta all’agenzia delle Entrate tramite interpello. La relativa risoluzione 67/E del 6 luglio 2010 aveva però concluso che le operazioni in cambi, pur non configurando un contratto derivato, sarebbero rientrate nelle ipotesi di tassazione previste dall’articolo 67 del Tuir lettera c-quinquies che tassa i rapporti suscettibili di produrre differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto, come può essere l’andamento del cambio di una valuta estera rispetto all’euro.
In base al punto 1 sopra indicato, non si verifica quasi mai il requisito di continuità lavorativa al di sopra dei 6 giorni: anche nel caso delle posizioni che hanno durata di più giorni, i broker FOREX applicano il meccanismo del rollover (a cui si rimanda ad un altro articolo).