L’art. 579 del codice di procedura civile, prevede che ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto. Le offerte possono essere fatte personalmente o attraverso un mandatario. La procedura della vendita forzata comincia con l’ordinanza di vendita emanata dal giudice che stabilisce un termine tra i 90 e i 120 giorni entro cui possono essere presentate le offerte d’acquisto. Inoltre, vengono stabilite le modalità di presentazione della cauzione e viene fissata, al giorno seguente alla data di scadenza del termine, l’udienza relativa alla deliberazione sull’offerta e alla gara tra gli offerenti. Successivamente la Cancelleria dà pubblico avviso dell’ordine di vendita attraverso i quotidiani di informazione e siti internet. Per poter partecipare ad una vendita giudiziaria, è necessario aver prestato la cauzione. Nella vendita senza incanto, l’offerta viene depositata in busta chiusa in Cancelleria. Se viene stabilito che la cauzione deve esser versata per mezzo di assegno circolare, quest’ultimo va inserito all’interno busta. Nella vendita con incanto, la cauzione viene totalmente restituita dopo la chiusura dell’incanto nel caso in cui l’offerente non si aggiudica il bene.
Se però questo non ha partecipato all’incanto senza documentato e giustificato motivo, la cauzione viene restituita solo parzialmente. Nella vendita all’incanto si possono effettuare ulteriori offerte di acquisto nei 10 giorni che seguono l’aggiudicazione. Queste offerte devono però superare di un quinto il prezzo raggiunto nell’incanto. Anche stavolta, bisognerà depositare in Cancelleria l’offerta e provvedere ad integrare la cauzione che deve essere pari al doppio di quella richiesta per la partecipazione alla prima asta. Alla nuova asta possano partecipare anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano provveduto ad integrare la cauzione. L’aggiudicatario dovrà poi versare il saldo del prezzo entro il termine e attraverso le modalità fissate nell’ordinanza di vendita. Nel caso in cui l’asta non possa aver luogo, per esempio a causa di assenza di offerte, il giudice dell’esecuzione può disporre l’amministrazione giudiziaria oppure un nuovo incanto. Nel secondo caso si possono stabilire modalità di vendita e forme di pubblicità diverse. Va inoltre fissato un prezzo base che deve essere inferiore di un quarto a quello precedente, e un nuovo termine per poter presentare le offerte d’acquisto.