Le cartelle esattoriali devono essere trasmesse entro 5 anni a partire dal momento in cui il verbale diviene titolo esecutivo, escludendo i casi di interruzione stabiliti dal Codice Civile. Il ricorso alla cartella esattoriale può essere effettuato solo ed esclusivamente per errori materiali della cartella o per vizi di notifica, ma non nel caso in cui si voglia contestare nel merito il verbale poiché, all’invio della cartella, è già scaduto il termine massimo per presentare ricorso contro il verbale al Prefetto o al Giudice di pace. Il ricorso contro la cartella deve essere presentato al giudice di pace competente entro i 30 giorni che seguono la sua notifica. Ecco i casi più frequenti in cui è possibile la presentazione del ricorso:
- Cartella esattoriale trasmessa dopo più di 5 anni dalla violazione
- Vizio di forma della notifica del verbale. La cartella esattoriale è stata notificata oltre i termini o attraverso delle procedure non regolari. In questo caso è necessario presentare il verbale e la busta dove si può trovare la data di notifica.
- Sanzione già pagata prima dell’emissione a ruolo. In questo caso è necessario presentare il verbale assieme all’attestazione di pagamento.
- Trasgressore deceduto. In questo caso va presentato il certificato di morte.
- Presentazione entro i termini di ricorso al verbale. In questo caso, oltre al ricorso, va presentata la ricevuta postale che riporta la data se è stato trasmesso per posta, o il numero con la data di protocollo se è stato presentato alla Polizia Stradale.
- Interessato non più intestatario del veicolo al momento dell’avvenuta violazione. In questo caso si deve presentare la relativa documentazione come per esempio l’atto di vendita.
- Veicolo rubato prima della commessa violazione. In questo caso va presentata la denuncia esposta che era stata esposta dopo l’accaduto.