La tassazione dei terreni viene regolata dall’articolo 1 della tariffa parte prima del DPR n.131/1986. La legge stabilisce che, in generale, la cessione di terreno è soggetta ad un’imposta di registro del 15 % se si presentano le seguenti due condizioni:
- Il terreno in questione è un terreno agricolo.
- La cessione è realizzata a favore di soggetti differenti da imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative.
Inoltre, la legge analizza le seguenti casistiche:
1. Cessione di terreni non agricoli da parte di soggetti privati. In questo caso l’imposta di registro è dell’8%, l’imposta ipotecaria è del 2% e l’imposta catastale è dell’1%.
2. Cessioni di terreni edificabili. Un’area può essere definita edificabile se è possibile utilizzarla a scopo edificatorio così come stabilito dal piano regolatore del Comune. Se il trasferimento è realizzato da soggetti Iva la cessione è imponibile Iva con un’aliquota pari al 21 %. In questo caso è necessario il pagamento di un’imposta di registro pari a 168 euro, di un’imposta ipotecaria pari a 168 euro e di un’imposta catastale pari a 168 euro. La medesima tassazione va applicata anche agli imprenditori agricoli che effettuano una cessione di terreno edificabile, a patto che questo sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola.
3. Cessione di terreno agricolo. Nel caso in cui la vendita del terreno agricolo venga effettuata da parte di soggetti Iva le operazioni sono fuori campo Iva e scontano quindi l’imposta di registro. La tassazione prevede un’imposta di registro del 15%, un’imposta ipotecaria del 2% e un’imposta catastale dell’1%. Viene applicata la medesima tassazione anche nel caso di vendita di un terreno agricolo ad un soggetto che non risulti essere un imprenditore agricolo professionale o cooperativa agricola. Infatti per questi ultimi è prevista una tassazione inferiore a patto che:
- L’acquirente consegni al notaio una certificazione che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
- Il compratore faccia esplicita dichiarazione di voler conseguire i requisiti previsti dalla legge ed entro tre anni produca l’adeguata documentazione.
4. Cessioni agevolate. Sono numerosi i casi di cessioni agevolate. Per esempio sono soggetti ad un’imposta di registro fissa i trasferimenti a favore dello Stato. Anche le cessioni di terreni da parte di privati verso organizzazioni Onlus o enti ex IPAB risultano essere agevolate. In questo caso la tassazione è di 168 euro per l’imposta di registro, pari al 2% per l’imposta ipotecaria e pari all’1% per l’imposta catastale.