L’ex regime dei minimi viene assorbito dal nuovo regime fiscale di vantaggio dedicato all’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità. Il nuovo regime può essere applicato solo per il periodo di imposta in cui si è cominciata l’attività e per i quattro periodi di imposta successivi. Se il contribuente non ha ancora 35 anni, si può prolungare l’applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. La legge stabilisce che il regime dei minimi è il regime naturale in cui rientrano le persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa arte o professione, oppure che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Il nuovo regime quindi, può essere adottato soltanto da coloro che cominciano una nuova attività o l’hanno cominciata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’ex regime dei minimi. È da sottolineare che come inizio dell’attività non si intende l’apertura della partita iva, ma quando si è dato inizio all’attività stessa.
L’articolo 27 stabilisce inoltre ulteriori condizioni per poter accedere al regime:
- Il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- L’attività da esercitare non deve risultare in alcun modo la prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- Qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve superare i 30.000 euro.
Per poter accedere al regime di vantaggio, i contribuenti che iniziano l’attività a partire dal 1° gennaio 2012, nella dichiarazione di inizio attività devono barrare, all’interno del quadro B, la casella denominata Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n.98. I contribuenti che invece hanno iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2007 e transitano nel regime dal 1° gennaio 2012 devono:
- Nel caso in cui abbiano applicato sino al 31 dicembre 2011 il regime dei contribuenti minimi non devono presentare alcuna specifica comunicazione per l’accesso al regime fiscale.
- Se hanno applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo devono revocare l’opzione effettuata.
- Se hanno applicato il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, devono comunicare la revoca del regime precedentemente applicato.