Per ciò che riguarda i fondi pensione, dal 2007 bisogna attenersi a quanto dichiarato dall’articolo 11, comma 6 e articolo 14 commi 4 e 5 del d. lgs. 252/2005. Secondo la legge non ci sono differenze tra prestazioni erogate sotto forma di capitale e prestazioni erogate sotto forma di rendita. Su queste prestazioni il fondo pensione applica una ritenuta a titolo di acconto pari al 15 %. Risultano assoggettate a tale disposizione:
- Le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, e la liquidazione in una sola soluzione per la parte concessa: il 50 % dell’importo maturato.
- Il riscatto esercitato dopo il pensionamento o dopo il termine del rapporto di lavoro per mobilità o cause che non dipendono dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Per ciò che riguarda le modalità di tassazione dei fondi pensione è necessario fare una distinzione tra importi maturati fino al 31 dicembre 2000, ed importi maturati dopo il 1° gennaio 2001.
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre del 2000 l’aliquota è determinata con le stesse regole per il Tfr maturato fino al 31 dicembre del 2000 e tenendo conto dell’anzianità di appartenenza del lavoratore al fondo pensione. L’aliquota deve essere applicata sul capitale erogato dalle forme pensionistiche complementari al netto della contribuzione del lavoratore che supera il 4% dell’importo annuo percepito in seguito al rapporto di lavoro, escludendo le quote di Tfr che sono destinate alle forme pensionistiche complementari. Inoltre per ciò che riguarda la quota capitale, essa è soggetta al regime di tassazione separata. Le somme che derivano invece dalla liquidazione del rendimento netto sono soggette a ritenuta a titolo di imposta pari al 12,5 %. Per gli importi maturati dal 2001 invece viene effettuata una ritenuta da parte del datore di lavoro con un’aliquota provvisoria. La base imponibile è determinata con criteri diversi in base alle caratteristiche o alle cause della prestazione. Se la prestazione in forma capitale non supera 1/3 dell’intero importo maturato, si considera l’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Se invece la prestazione supera 1/3 dell’importo predetto, si considera l’importo al lordo dei redditi già assoggettati ad imposta.