Il trattamento di fine rapporto o Tfr è una somma di denaro che viene corrisposta al lavoratore dipendente quando termina il rapporto di lavoro.
L’importo è dato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% sulla retribuzione annuale e sulle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio.
Hanno diritto al Tfr:
- I dipendenti con un contratto a tempo indeterminato assunti dopo il 31 dicembre 2000.
- I dipendenti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio del 2000 della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese.
- I dipendenti con contratto a tempo indeterminato assunti prima del 31 dicembre del 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare.
Le modalità di erogazione della somma variano a seconda dell’importo. Il TFR infatti può venire erogato:
- In unico importo se l’ammontare complessivo lordo non supera i 90.000 euro
- In due importi se l’ammontare complessivo lordo va dai 90.000 euro ai 150.000 euro.
- In tre importi se l’ammontare complessivo lordo supera i 150.000 euro.
Il pagamento in più rate dell’indennità non viene applicato nei casi in cui sia stato cessato il servizio entro il 30 novembre 2010 a causa di limiti di età o per dimissioni. I termini di pagamento sono differenti in base al motivo di cessazione del rapporto di lavoro.
Il pagamento deve quindi avvenire:
- Entro il 105° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro causata da decesso o inabilità.
- Non prima di 6 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro dovute al raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o della data di termine del contratto a tempo determinato.
- Non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi.
Il Tfr viene corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare nessuna domanda o documentazione per ottenere l’importo. Egli infatti deve semplicemente sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato da parte dell’ente o amministrazione di appartenenza.