La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito alcuni limiti entro cui è possibile chiedere il rimborso del biglietto aereo. Il diritto all’indennizzo per imbarco negato, previsto dal regolamento 261/2004, è previsto nel caso in cui si incappi nell’overbooking, ma anche se il volo viene annullato per colpa di uno sciopero avvenuto qualche giorno prima o se il biglietto aereo prevede una tratta con due voli, e si perde il secondo volo per colpa di un ritardo dovuto alla compagnia del primo volo. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo, o in caso di overbooking, si ha il diritto ad essere trasportati a destinazione con mezzi alternativi comparabili oppure a farsi rimborsare il biglietto, ed eventualmente ad essere trasportato gratuitamente al tuo punto di partenza iniziale. In caso di cancellazione del volo però bisogna ricordare che non si ha diritto alla compensazione se:
- La cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie, come per esempio il maltempo.
- La cancellazione è stata comunicata almeno 2 settimane prima della data del volo.
- Viene offerto un volo alternativo per la stessa rotta, con condizioni simili al volo originario.
Il regolamento 261/2004 inoltre prevede un risarcimento ai passeggeri in caso di:
- Ritardo prolungato oltre cinque ore.
- Cancellazione del volo negato imbarco per vari motivi, il più comune è l’overbooking.
L’istanza di reclamo va presentata inizialmente alla compagnia aerea responsabile del disagio e, in caso di mancata risposta, è possibile inoltrare il modello di reclamo all’Enac che esaminerà la richiesta. Nel caso in cui il problema si sia verificato in un aeroporto di partenza fuori dall’Unione Europea ma con una compagnia europea, si può procedere inviando il reclamo all’organismo nazionale competente del paese dell’Unione Europea verso il quale si era diretti.