Il nuovo regime dei minimi viene applicato a partire da gennaio 2012 ai giovani, ai lavoratori in mobilità e ai nuovi imprenditori che cominciano una loro attività. Esso viene inoltre applicato a chi ha iniziato una propria attività successivamente al 31 dicembre 2007. Con “inizio di un’attività”, non si intende il giorno in cui viene aperta la partita IVA, bensì l’inizio vero e proprio dell’attività cioè le prime azioni collegate all’attività come per esempio l’acquisto di beni. Per poter accedere al regime dei minimi il contribuente deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- Noi tre anni precedenti non deve aver esercitato attività artistica o professionale.
- L’attività che verrà esercitata non deve essere il continuo di un’attività svolta in precedenza. Sono esclusi i casi in cui l’attività già svolta in precedenza consista nel periodo di pratica obbligatoria da effettuare per poter esercitare l’esercizio dell’attività stessa.
- Se si prosegue un’attività d’impresa già svolta dal soggetto, i ricavi del periodo d’imposta che precede quello di riconoscimento del beneficio fiscale non possono superare i 30.000 euro. Se l’acquisto viene fatto durante l’anno, nemmeno il fatturato dell’anno corrente può superare i 30.000 euro.
Ma quali sono gli adempimenti da rispettare?
Chi dall’1 gennaio 2012 ha dato il via a un’attività e pensa di rientrare nei requisiti, deve comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività barrando nel quadro B la casella che riporta la seguente dicitura:“Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98“.
Considerando che bisogna far riferimenti all’inizio vero e proprio dell’attività, e non all’apertura della partita Iva, chi ha aperto la partita Iva prima del 2012 ma ha incominciato l’attività vera e propria dopo l’1 gennaio 2012 può fare domanda per il regime dei minimi con la dichiarazione di variazione dati.
Per chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 invece valgono le seguenti regole:
- se fino al 31 dicembre 2011 è stato applicato il regime dei minimi non deve essere fatta alcuna comunicazione.
- se fino al 31 dicembre 2011 è stato applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, bisogna revocare l’opzione a suo tempo effettuata, presentando la dichiarazione di variazione dati.
- se è stato applicato il regime ordinario e sono passati i tre anni di permanenza obbligatoria, va comunicata la revoca del regime applicato in precedenza.