Con il termine trattamento di fine rapporto o anche tfr si vuole indicare somma che viene corrisposta all’atto della fine del rapporto di lavoro. Il diritto per il lavoratore a percepire il TFR comincia il giorno successivo a quello della cessazione del rapporto lavorativo. L’articolo. 19 c. 1, 1 bis e 1 ter del DPR 917/86 dichiara che la base imponibile cambia a seconda che le quote siano maturate prima o in seguito al 1° gennaio 2001. Coloro che hanno iniziato il loro rapporto lavorativo prima del 2001 possono suddividere le somme in 2 quote ed applicare la relativa aliquota ad ogni quota. Le quote che sono state maturate fino al 31 dicembre del 2000 sono definitivamente tassate dal datore di lavoro, quelle che invece sono state maturate successivamente sono tassate provvisoriamente dal datore di lavoro. Se il TFR è stato maturato entro il 31 dicembre del 2000, l’imponibile viene determinato sottraendo dal TFR maturato al 31 dicembre 2000 una detrazione di 309,87 euro per ogni anno di anzianità effettiva.
Se il TFR è stato maturato dopo il 2001, a base imponibile è costituita dall’importo al netto di rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostituiva dell’11 %. Per procedere con il calcolo dell’imposta da versare bisogna determinare per prima cosa l’aliquota media applicabile. Prima ancora di calcolare l’aliquota media bisogna però determinare il reddito. Applicando poi l’aliquota media alla somma delle basi imponibili si ottiene finalmente l’imposta dovuta. In base ai calcoli effettuati, e tenendo conto delle detrazioni previste, si procede a riliquidare l’imposta in base alle aliquote medie di tassazione dei 5 anni che precedono quello di cessazione del rapporto. Se in base ai calcoli si hanno maggiori o minori imposte per un importo di 100 euro, l’amministrazione deve provvedere a notificare la cartella di pagamento o a rimborsare il credito entro il 31 dicembre del quarto anno che segue quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta.