L’assegno al nucleo familiare rappresenta un’agevolazione per i lavoratori dipendenti, o i titolari di prestazione forniti dall’AGO, che hanno un reddito ridotto, ovvero inferiore a certe soglie. Le tabelle relative agli importi che devono essere erogati vengono pubblicate ogni anno attraverso una circolare, che ha durata di validità dal 1° luglio al 30 giugno successivo. L’importo dell’assegno viene calcolato in base al reddito del nucleo familiare, in base al numero dei componenti della famiglia e in base alla tipologia del nucleo familiare.
Un nucleo familiare è composto da:
- Il richiedente
- Il coniuge non legalmente separato
- I figli che hanno meno di 18 anni o, se inabili, anche di età superiore
- Fratelli, sorelle, nipoti del richiedente nel caso risultino orfani di entrambi i genitori, non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
I redditi che bisogna presentare nell’istanza di richiesta dell’assegno al nucleo familiare sono:
- I redditi assoggettabili ad Irpef ed i redditi esenti o assoggettati a ritenuta d’imposta come pensioni sociali, pensioni di invalidità, interessi dall’acquisto di BOT, CCT interessi da conto corrente
- I redditi soggetti a tassazione separata che si riferiscono agli anni precedenti a quello di corresponsione, escludendo le indennità TFR
- I redditi prodotti all’estero che, se fossero stati prodotti in Italia sarebbero risultati soggetti ad Irpef.
Non rientrano quindi nei redditi da dichiarare:
- I redditi che derivano dal TFR
- L’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili
- Le pensioni di guerra
- Le rendite vitalizie erogate dall’Inail
- L’indennità di trasferta per la parte non assoggettata ad imposizione fiscale.
Inoltre l’assegno al nucleo familiare non va erogato nel caso in cui il reddito come lavoratore dipendente risulti inferiore al 70 % dell’intero reddito del nucleo familiare. La domanda per richiedere l’assegno al nucleo familiare può essere presentata secondo due modalità:
- Al proprio datore di lavoro con modello ANF/DIP nel caso in cui il richiedente svolga attività di lavoro dipendente.
- Direttamente all’Inps se il richiedente è un addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o usufruisce di un’altra prestazione previdenziale.