Attraverso la sentenza numero 4492, la Corte Suprema ha voluto sottolineare che l’esonero dall’IRAP e la sua soggettività non si presentano come condizioni acquisite in maniera definitiva. La Corte Suprema ha infatti specificato che i requisiti relativi all’autonoma organizzazione o meno devono essere necessariamente verificati ad ogni periodo d’imposta. Per poter capire quali sono i soggetti che devono pagare l’IRAP e a chi invece spettano le esenzioni dal pagamento, bisogna fare riferimento a vari fattori. Di seguito citiamo i principali:
- È necessario verificare se l’imprenditore è il responsabile dell’intera organizzazione o se invece è un soggetto che viene inquadrato in una struttura specifica. In base a questo criterio risultano esenti dal pagamento IRAP i medici che lavorano presso le strutture ospedaliere, i professionisti associati ad uno studio professionale, l’amministratore o il sindaco che operando con partita iva, fatturano un determinato compenso.
- Bisogna porre attenzione sulla normale dotazione del settore.
- Si deve verificare che la presenza di lavoro altrui possa consentire la produzione di maggiori ricavi o utili che quelli solitamente generati in maniera esclusiva dall’imprenditore. Non è soggetto al pagamento IRAP l’imprenditore che si serve occasionalmente di personale.
Nel caso in cui sia necessario chiedere il rimborso, la richiesta va presentata in carta semplice all’agenzia delle entrate entro 48 mesi dal versamento. Questo termine decorre:
- Dalla data di versamento del saldo se il diritto al rimborso deriva da un’eccedenza dei versamenti in acconto rispetto al saldo o in caso di pagamenti provvisori
- Dalla data di versamento dell’acconto se questo non doveva essere effettuato oppure doveva essere effettuato in misura inferiore.
La domanda deve essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno o portata direttamente presso l’ufficio territorialmente competente. L’istanza deve presentare gli estremi anagrafici del richiedente e l’indicazione dei versamenti effettuati.