L’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 dell’anno 1997 regola il ravvedimento operoso, ossia quel procedimento che permette di regolarizzare versamenti di imposte mancanti o insufficienti oltre ad ulteriori irregolarità fiscali, permettendo di usufruire della riduzione delle sanzioni. Per poter usufruire del ravvedimento è necessario rispettare certi limiti di tempo. Inoltre, altri requisiti fondamentali per poter usufruire del ravvedimento sono i seguenti:
- La violazione non deve essere già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa.
- Non devono essere cominciati accessi, ispezioni e verifiche.
- Non devono essere incominciate altre operazioni di accertamento comunicate in maniera formale all’autore. I versamenti possono essere effettuati attraverso il modello F24, per ciò che riguarda le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti oppure attraverso il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Gli interessi vanno specificati nel modello F24 attraverso gli adeguati codici tributo. Quelli sulle ritenute invece, devono essere versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo. Non è possibile rateizzare l’importo dovuto per effetto del ravvedimento. Si può però effettuare la compensazione attraverso eventuali crediti d’imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa. Nel caso in cui sia previsto l’obbligo di una dichiarazione integrativa, il contribuente è tenuto a presentarla presso un ufficio postale o in via telematica rispettando i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno durante il quale sono stati commessi l’errore o l’omissione. Questa dichiarazione deve essere presentata:
- Utilizzando solo ed esclusivamente i modelli di dichiarazione approvati per l’anno di riferimento.
- Barrando la casella “Dichiarazione integrativa”
- Specificando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono stati aggiornati e quali non presentano invece alcuna variazione
- Riproducendo il contenuto della dichiarazione originaria rettificato.
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa risultasse maggior credito d’imposta, esso può essere utilizzato in compensazione oppure può esserne chiesto il rimborso.