Esistono due tipi di controllo che l’Agenzia delle Entrate può effettuare sulle dichiarazioni e questi sono il controllo automatico e il controllo formale. Il controllo automatico, regolato dall’articolo 54 Bis e 36 Bis, è una procedura che calcola in maniera automatica i contributi, le imposte e i rimborsi, basandosi sui dati menzionati nelle dichiarazione e sui dati contenuti nell’anagrafe tributaria. Il controllo formale invece, regolato dall’articolo 36 Ter, si può applicare su dichiarazioni scelte a livello centrale e può essere eseguito confrontando i documenti prodotti con ciò che è stato dichiarato. Il controllo automatico può evidenziare la regolarità o meno della dichiarazione. Nel caso di presenza di errori verrà inoltrato un avviso che spiega il motivo dell’irregolarità e come pagare in maniera agevolata entro il termine massimo di 30 giorni da quando è stata ricevuta la comunicazione che viene recapitata direttamente presso il domicilio del contribuente oppure all’intermediario che si è occupato di inviare la dichiarazione.
Per ciò che riguarda il controllo formale invece, in caso di incongruenza di quanto è stato prodotto con ciò che è stato dichiarato, l’amministrazione si occuperà di emettere un avviso con gli esiti del controllo, che riporterà la richiesta dell’eventuale somma dovuta. Nel caso si ricevesse una comunicazione di irregolarità, il contribuente può regolarizzare la sua situazione semplicemente pagando una sanzione in forma ridotta. Se la comunicazione deriva dall’articolo 36 Bis il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e si effettua col pagamento dell’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella prevista. Nel caso in cui la comunicazione derivasse dall’articolo 36 Ter invece, il pagamento va effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e prevede il pagamento dell’imposta dovuta gli interessi e la sanzione ridotta a 2/3 di quella prevista.