Vengono definite associazioni di promozione sociale quelle organizzazioni che riuniscono dei membri che perseguono lo stesso scopo. Gli individui che fanno parte di un’associazione di promozione sociale quindi collaborano per un fine comune di natura non commerciale. Rientrano nella categoria di associazioni di promozione sociale le associazioni, i movimenti e i gruppi. Non rientrano invece nella categoria i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte quelle associazioni che si pongono come fine esclusivamente la tutela degli interessi economici degli associati. Le organizzazioni di promozione sociale vengono disciplinate dalla legge 383/2002 che prevede che queste associazioni debbano necessariamente essere iscritte al registro nazionale oltre che ai vari registri regionali. Per creare un’associazione di promozione sociale è necessario per prima cosa stendere l’atto costitutivo, cioè il documento che certifica la costituzione dell’associazione. In secondo luogo, deve essere redatto lo statuto, cioè quel documento che spiega le regole dell’organizzazione. In questi due documenti devono essere citati espressamente la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio, e la sede dell’organizzazione, ed infine la normativa sull’ordinamento e sull’organizzazione dell’associazione.
In seguito alla stesura di questi fondamentali documenti, deve essere convocata l’assemblea costitutiva durante la quale i soci fondatori dell’organizzazione si riuniscono per rivedere un’ultima volta lo statuto ed infine approvarne la versione definitiva. Successivamente l’organizzazione va registrata e contemporaneamente va richiesto il codice fiscale dell’organizzazione stessa. Infine l’associazione di promozione sociale deve essere iscritta, come già detto in precedenza, presso i registri nazionali e regionali. Siccome le associazioni di promozione sociale presentano un valore importante per la società, in quanto svolgono attività socialmente utili o a favore degli associati e di terzi, verso queste organizzazioni vengono riconosciute agevolazioni di tipo fiscale e non fiscale, e la possibilità di ricevere donazioni.