Tutti gli impianti fotovoltaici producono sempre e comunque un ricavo in quanto essi producono energia partendo da fonti rinnovabili. In questo caso parliamo della tariffa incentivante, ossia quella tariffa che viene riconosciuta per ogni Kwh prodotto dall’impianto stesso. Questa tariffa, nel caso in cui venga abbinata ad alcune specifiche condizioni dell’impianto o ad altri particolari interventi sull’edificio, può essere maggiorata di una percentuale. C’è poi un’altra fonte di ricavo che è quella che deriva dall’eventuale vendita dell’energia che è stata prodotta. Per ciò che riguarda il reddito che deriva dalle tariffe incentivanti si ha una rilevanza ai fini fiscali soltanto se l’energia che viene prodotta in più rispetto ai propri consumi personali viene venduta e se il soggetto responsabile è una persona fisica, ente non commerciale o condominio che non usa l’impianto all’interno di un’attività di impresa.
Per la porzione di reddito che deriva dell’energia venduta invece, i proventi costituiscono sempre e comunque reddito tassabile ma, il fatto di rientrare in un’attività di impresa o meno, è un dato importante per le modalità di tassazione. Se la vendita dell’energia è
- effettuata da un soggetto che non ha alcuna attività di impresa
- proveniente da un impianto con potenza minore o uguale ai 20 Kwp
- proveniente da un impianto destinato a soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione o della sede
Allora in questi casi, i proventi vengono definiti come “reddito diverso” ovvero come reddito che deriva da un’attività commerciale che non risulta essere esercitata in maniera abituale. L’inclusione di questi ricavi dentro i redditi diversi comporta che la cessione dell’energia non venga sottoposta alla tassazione dell’IVA e nemmeno a ritenuta d’acconto, anche se è obbligatorio sempre e comunque dichiarare e assoggettare a tassazione il reddito nella dichiarazione fiscale.