Come richiedere la tessera sanitaria

Come richiedere la tessera sanitaria

Come richiedere la tessera sanitariaLa Tessera Sanitaria permette di monitorare sulla spesa sanitaria e di conoscere e gestire le risorse spese nella sanità, impiegando in maniera migliore il denaro pubblico. Ogni tessera sanitaria contiene i dati anagrafici della persona e il relativo codice fiscale, la data di scadenza (valida solo per ciò che riguarda l’assistenza sanitaria), una sezione riservata a eventuali dati sanitari regionali, tre caratteri braille, ed infine il codice fiscale in formato codice a barre e banda magnetica. Tutti i cittadini italiani devono avere una tessera sanitaria che risulta necessaria quando si va dal medico o dal pediatra, quando ci si reca in farmacia, per la prenotazione di un esame, per effettuare una visita specialistica in una struttura pubblica, per usufruire di cure termali ed infine, può essere utilizzata per presentare il proprio codice fiscale. Ai nuovi nati, il Comune oppure l’Agenzia delle Entrate, attribuiscono un codice fiscale al bambino.

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Depositi fiscali Iva

Depositi fiscali Iva

Depositi fiscali IvaRiportando le parole della legge, i depositi iva sono “speciali depositi fiscali per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi”. In parole più semplici i depositi fiscali a fini Iva sono dei veri e propri depositi in cui vengono custoditi beni, che possono essere stati acquistati in Italia, all’interno dell’Unione Europea, oppure provenire da paesi extracomunitari, e che hanno già scontato i dazi doganali e sono quindi pronti per essere messi in libera circolazione sul mercato comunitario.  Possono rientrare nella categoria dei depositi iva anche i depositi doganali, a patto che venga trasmessa all’Ufficio doganale competente una specifica comunicazione, contenente anche le indicazioni relative alle  procedure da seguire per la determinazione dei beni custoditi e che rispondono a regimi diversi.

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Il nuovo indicatore Isee

Il nuovo indicatore Isee

Il nuovo indicatore IseeL’indicatore Isee della situazione economica equivalente, sta per cambiare, nel 2013 infatti entrerà in vigore la nuova riforma che prevede importanti novità riguardo a questo strumento attraverso il quale lo Stato definisce una soglia minima di reddito che permette ai cittadini che non la superano di usufruire di esenzioni, o agevolazioni di vario genere. Con le novità previste dalla riforma, quasi sicuramente saranno di più gli italiani che rientreranno nelle categorie superiori di reddito e che quindi non potranno più usufruire delle agevolazioni previste. Andiamo a vedere le principali novità che interesseranno i cittadini a partire dal 2013:

Prima casa. Con la nuova riforma il valore della prima casa, costituirà il 60% dell’intero Isee, senza alcuna franchigia. Questo norma interesserà anche chi ha ricevuto la propria casa da un’eredità, o chi ha acquistato la propria abitazione attraverso un mutuo. Risultano invece esenti da questa nuova norma, coloro che devono ancora estinguere il loro mutuo.

Altri redditi. Faranno parte dell’Isee anche gli affitti e l’indennità di accompagnamento per i soggetti che presentano delle disabilità. Verrà introdotta una franchigia del 20% sul lavoro dipendente, sui redditi da pensione e sugli alimenti versati ad ex coniugi e figli. Per i soggetti disabili, entrerà in vigore la distinzione tra disabilità media, grave e situazione di non autosufficienza.

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Come fare istanza di interpello

Come fare istanza di interpello

Come fare istanza di interpelloScopri subito come fare un’istanza di interpello, il quale permette al contribuente di conoscere l’interpretazione giuridica dell’agenzia delle entrate in merito alle operazioni fiscale di proprio interesse. Esistono varie tipologie di interpello che sono le seguenti:

L’interpello ordinario: Il contribuente deve presentare istanza alla direzione regionale di competenza. L’istanza va presentata in carta libera e può essere consegnata a mano oppure può essere spedita per posta attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. Il contribuente ha diritto a una risposta entro i 120 giorni successivi alla presentazione dell’istanza.

L’interpello CFC: Attraverso questa istanza il contribuente deve presentare tutta la documentazione necessaria che fornisca i motivi che presuppongono che possa essere disapplicata la normativa sulle imprese estere partecipate. Inoltre l’istanza può essere presentata anche per altri motivi come nel caso di interpello in materia di utili da partecipazione, interpello sulle plusvalenze da partecipazioni, interpello riguardante la participation exemption, e l’interpello in materia di dividendi. Questa istanza deve essere presentata presso l’agenzia delle entrate alla direzione centrale normativa, attraverso la direzione regionale competente.

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Imposta comunale sulla pubblicità

Imposta comunale sulla pubblicità

Imposta comunale sulla pubblicitàL’imposta comunale sulla pubblicità è un’imposta che regola la diffusione dei messaggi pubblicitari di ogni tipo, dai cartelli alle insegne, dagli striscioni ai veicoli ecc. La tassazione viene imposta dal momento in cui i messaggi pubblicitari vengono diffusi in un luogo pubblico o comunque in un qualsiasi luogo aperto al pubblico. Esistono due tipi di imposte comunali sulla pubblicità: la prima è permanente, e la seconda è temporanea. Questa distinzione si basa sulla durata dell’esposizione della pubblicità stessa. Rientrano nella categoria di pubblicità temporanea tutte quelle forme di pubblicità che vengono esposte per un tempo inferiore ad un anno mentre nel caso di un’esposizione superiore ad un anno si parla di pubblicità permanente. Su questa distinzione si basa anche, almeno in parte, il calcolo dell’imposta da pagare.

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Le associazioni di promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale

Le associazioni di promozione socialeVengono definite associazioni di promozione sociale quelle organizzazioni che riuniscono dei membri che perseguono lo stesso scopo. Gli individui che fanno parte di un’associazione di promozione sociale quindi collaborano per un fine comune di natura non commerciale. Rientrano nella categoria di associazioni di promozione sociale le associazioni, i movimenti e i gruppi. Non rientrano invece nella categoria i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte quelle associazioni che si pongono come fine esclusivamente la tutela degli interessi economici degli associati. Le organizzazioni di promozione sociale vengono disciplinate dalla legge 383/2002 che prevede che queste associazioni debbano necessariamente essere iscritte al registro nazionale oltre che ai vari registri regionali. Per creare un’associazione di promozione sociale è necessario per prima cosa stendere l’atto costitutivo, cioè il documento che certifica la costituzione dell’associazione. In secondo luogo, deve essere redatto lo statuto, cioè quel documento che spiega le regole dell’organizzazione. In questi due documenti devono essere citati espressamente la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio, e la sede dell’organizzazione, ed infine la normativa sull’ordinamento e sull’organizzazione dell’associazione.

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Controllo Art 36 ter e 36 Bis 633/72: comunicazioni di irregolarità

Controllo Art 36 ter e 36 Bis 633/72

Controllo Art 36 ter e 36 Bis 633/72Esistono due tipi di controllo che l’Agenzia delle Entrate può effettuare sulle dichiarazioni e questi sono il controllo automatico e il controllo formale. Il controllo automatico, regolato dall’articolo 54 Bis e 36 Bis, è una procedura che calcola in maniera automatica i contributi, le imposte e i rimborsi, basandosi sui dati menzionati nelle dichiarazione e sui dati contenuti nell’anagrafe tributaria. Il controllo formale invece, regolato dall’articolo 36 Ter, si può applicare su dichiarazioni scelte a livello centrale e può essere eseguito confrontando i documenti prodotti con ciò che è stato dichiarato. Il controllo automatico può evidenziare la regolarità o meno della dichiarazione. Nel caso di presenza di errori verrà inoltrato un avviso che spiega il motivo dell’irregolarità e come pagare in maniera agevolata entro il termine massimo di 30 giorni da quando è stata ricevuta la comunicazione che viene recapitata direttamente presso il domicilio del contribuente oppure all’intermediario che si è occupato di inviare la dichiarazione.

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Le novità in materia di registrazione dei contratti di locazione

Le novità in materia di registrazione dei contratti di locazione

Le novità in materia di registrazione dei contratti di locazioneTra le novità che ha portato il 2012, ce ne sono anche alcune che riguardano la registrazione dei contratti di locazione. Dal 29 aprile 2012 è stato infatti ampliato il campo di applicazione dell’obbligo di utilizzo della registrazione telematica per registrare questi contratti. Questa novità stabilisce l’obbligo per i proprietari di almeno 10 unità immobiliari di registrare telematicamente i contratti di locazione mentre prima dell’entrata in vigore di questa legge erano obbligati alla registrazione telematica solo i proprietari di almeno 100 unità immobiliari. Con 10 unità non si intendono solo gli immobili affittati, ma anche quelli posseduti e utilizzati direttamente. È bene sottolineare quindi che nel caso in cui un soggetto possedesse 10 unità immobiliari e ne affittasse soltanto una, sarebbe comunque obbligato ad avvalersi della registrazione telematica. Per coloro che non rientrano in questa fascia di soggetti, rimane la possibilità di scegliere se registrare il contratto di locazione attraverso la procedura telematica o attraverso i metodi tradizionali, ovvero recandosi fisicamente presso la banca o le poste per eseguire il versamento dell’imposta di registro tramite il modello F23 e poi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per presentare il contratto, il modello 69 e una copia del modello F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di registro dovuta.

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Le agevolazioni fiscali per i disabili

Le agevolazioni fiscali per i disabili

Le agevolazioni fiscali per i disabiliOggi sono numerose le norme a favore delle persone che presentano delle disabilità o che tutelano i famigliari di soggetti disabili. In particolare ricordiamo le seguenti agevolazioni:

  • AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE CON FIGLI PORTATORI DI HANDICAP.

Per ogni figlio portatore di handicap spetta una detrazione di 1120 euro se il bambino ha un’età inferiore ai tre anni, e 1020 euro se l’età del figlio supera i tre anni. Se i figli portatori di handicap a carico sono più di tre, allora la detrazione aumenta di 200 euro per ogni figlio.

  • AGEVOLAZIONI FISCALI PER I VEICOLI

Gli individui portatori di handicap hanno il diritto di detrarre dall’Iperf il 19% della spesa sostenuta. Inoltre possono usufruire dell’Iva agevolata al 4% sull’acquisto, non sono tenuti a pagare il bollo auto, e sono esenti dall’imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà.

  • AGEVOLAZIONI PER ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI INFORMATICI

I soggetti disabili hanno la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per sussidi tecnici ed informatici. Inoltre possono usufruire anche in questo caso dell’Iva agevolata al 4%, possono detrarre le spese di acquisto e mantenimento del cane guida per i non vedenti, e possono detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per il servizio di interpretariato per i sordi.

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L’imposta sulle donazioni

Imposta comunale sulla pubblicità

Imposta comunale sulla pubblicitàSe si decide di donare un bene, l’aliquota che verrà applicata sarà differente in base alla persona a cui il bene sarà donato e al bene stesso. Per esempio se la donazione è verso il coniuge o verso parenti in linea retta come figli, padri e madri, va applicata un’aliquota del 4% sul valore della donazione, con una franchigia di 1.000.000 di euro. Nel caso di donazione di prima casa si avrà un’imposta di trascrizione di 168 euro e un’imposta catastale di altri 168 euro. Se il bene è un immobile diverso dalla prima casa queste imposte saranno rispettivamente del 2% e dell’1%. Nel caso di beni mobili invece esse non verranno applicate. Se la donazione viene fatta a fratelli o sorelle l’aliquota applicata diventa del 6% con una franchigia di 100.000 euro. Per la donazione della prima casa l’imposta di trascrizione e quella catastale continuano ad essere di 168 euro e salgono al 2% e all’ 1% nel caso di un bene immobile diverso dalla prima casa.

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